Multa Illegittima – Cosa Fare

Nel momento in cui prendiamo una multa si aprono davanti a noi tre possibili strade da percorrere a seconda della legittimità o meno della stessa e dell’importo.Se riteniamo che il verbale notificatoci è del tutto legittimo possiamo provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, di solito viene indicato espressamente il termine ultimo per adempiere.Facciamo attenzione a non pagare con neanche un giorno di ritardo altrimenti è come se non avessimo pagato affatto.Ed Infatti la cartella esattoriale arriverà inesorabile e senza, spesse volte, che sia detratto l’importo già pagato.Se riteniamo sempre che la multa contestataci è fondata ma la somma elevata non ci permette un pagamento in un’unica soluzione allora possiamo chiedere all’ente che l’ha comminata una rateizzazione, non ci facciamo problemi di nessun tipo è un nostro diretto e un loro dovere accordarcelo.Se al contrario riteniamo che la multa sia illegittima allora dobbiamo CONTESTARE.La multa arriva al termine di un lungo procedimento amministrativo ricco di formalità e di schemi rigidi da seguire, la violazione di uno solo di questi comporta la nullità del verbale.
Prima di tutto dobbiamo sapere che abbiamo 30 GIORNI per poter impugnare il verbale che ci contesta l’infrazione. Il termine decorre dal giorno della notifica ( dobbiamo far riferimento al timbro sulla busta, quindi attenzione non buttarla) o dalla data di contestazione della violazione.

 

COSA IMPUGNARE
Dopo di ciò dobbiamo sapere che possiamo impugnare solo il VERBALE ritualmente notificato o consegnato immediatamente.
Ciò vuol dire che il preavviso di contravvenzione (quello che, per capirci, troviamo sul parabrezza dell’auto) non può essere impugnato ma è semplicemente un avviso di una multa che però non ci è stata contestata immediatamente perché non presenti sul luogo.

 

DAVANTI A CHI
È possibile per opporsi ad un verbale di contravvenzione alternativamente al Giudice di Pace o al Prefetto.
Tuttavia se il ricorso presentato al prefetto viene respinto si può fare ricorso anche al Giudice di Pace, ma non è possibile l’inverso.

 

IL RICORSO AL PREFETTO
Il ricorso al prefetto deve essere presentato o spedito (con lettera raccomanda A/r a ci si allegato oltre al ricorso anche l’originale del verbale e bollettini di versamento di conto corrente) entro 30 giorni dalla notifica del verbale al prefetto della provincia dove è stata commessa l’infrazione o dalla data di contestazione della violazione.
Le domeniche e le festività intermedie si computano nel termine, ma se la scadenza cade un giorno festivo è prorogata al giorno successivo non festivo.
Va presentato alternativamente:
– al prefetto presso l’ufficio territoriale del governo della provincia del luogo dove è avvenuta l’infrazione;
– al prefetto presso l’ufficio accertatore es. polizia municipale.
Il prefetto ha 120 giorni per rispondere se non fa l’opposizione si dà per accolta.
Nel caso in cui il plico è indirizzato all’ufficio accertatore ai 120 giorni si aggiungono 60 giorni per la ricezione del plico e 30 giorni per la richiesta del prefetto all’ufficio accertatore, quindi complessivamente 210 giorni.
Il rigetto del ricorso comporta l’aumento della sanzione.
Contro il rigetto dell’ordinanza ingiunzione del prefetto è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace.

IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Il ricordo al Giudice di Pace va presentato oppure spedito per posta in 5 copie firmate in originale entro 30 giorni dalla notifica dell’infrazione o dalla data di contestazione della violazione,alla cancelleria dove si trova il giudice competente territorialmente (luogo dove è stata commessa la violazione)
È necessario allegare il contributo unificato di 37,00 euro per sanzioni amministrative di valore inferiore a 1.100,00 euro, il verbale impugnato, i documenti che si ritengono necessari per l’accoglimento della domanda (foto, relazioni di vigili ecc), se necessario indicare dei testi a fondamento delle proprie ragioni.
In entrambe le opposizioni la parte può stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore.
L’avvenuta proposizione del ricorso al prefetto, impone la cancellazione d’ufficio di un eventuale ricorso contemporaneo al giudice di pace altrimenti il ricorso è inammissibile.
Chi tace la proposizione di due ricorsi incorre in una frode processuale.

Alla prima udienza, il giudice
a) quando il ricorso e’ proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso l’ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti.
Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che e’ determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale

QUANDO SI PROPONE AL TRIBUNALE
L’opposizione si propone al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione in materia :
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio;
g) se per la violazione e’ prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
h) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e’ stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro.

A COSA CI SI PUO’ OPPORRE
– Verbali di contravvenzione per violazioni del CdS;
– Singoli atti riguardanti la circolazione ed emanati dal Comune, dalla provincia o altri organi periferici;
– tutte le richieste di pagamento di balzelli e sanzioni sulla circolazione (es. bollo auto, tassa di circolazione).

 

LEGITTIMAZIONE PASSIVA
La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

 

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